
Educazione finanziaria in pillole
TFR nel fondo pensione: le novità 2026 e come scegliere bene

Perché si parla di TFR e fondi pensione oggi?
La nuova Legge di Bilancio 2026 segna una svolta importante per il rapporto tra TFR e previdenza complementare. L’obiettivo dichiarato del legislatore è rafforzare il secondo pilastro pensionistico, spingendo più lavoratori a destinare il TFR a un fondo pensione invece che lasciarlo in azienda
Cosa cambia dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori di prima assunzione del settore privato (esclusi i domestici) scatta l’adesione automatica al fondo pensione contrattuale. In pratica, se il lavoratore non compila alcuna scelta, il TFR maturando e i contributi previsti dal contratto collettivo confluiranno direttamente nel fondo di categoria individuato dagli accordi.
Il lavoratore avrà 60 giorni dalla data di assunzione per cambiare questa destinazione predefinita. Entro questo termine potrà chiedere di mantenere il TFR in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS, se previsto) oppure di destinare il TFR a un diverso fondo pensione negoziale, aperto o PIP.


TFR nei fondi pensione: silenzio-assenso e linee di investimento
La Legge di Bilancio 2026 riscrive anche le regole del silenzio-assenso sul TFR, rendendolo più incisivo. Per i neoassunti che non esercitano una scelta espressa, il TFR non resta più automaticamente in azienda ma viene destinato ai fondi pensione, con modalità definite dagli accordi collettivi e dalle nuove norme.
Un altro passaggio chiave riguarda l’investimento del TFR conferito per inerzia: non sarà più obbligatorio collocarlo solo nella linea garantita, ma potrà essere destinato a percorsi d’investimento costruiti in base all’età e all’orizzonte pensionistico dell’iscritto. Questo consente ai fondi di utilizzare profili rischio/rendimento differenziati, con una gestione più dinamica nel lungo periodo.
Vantaggi fiscali e nuove soglie di deducibilità
La manovra aumenta la convenienza fiscale dei versamenti alla previdenza complementare, inclusa la quota di TFR conferita al fondo. Il limite annuo di deducibilità dei contributi a carico del lavoratore passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro, restando escluso dal conteggio il TFR destinato al fondo pensione.
Le prestazioni dei fondi pensione restano soggette a tassazione agevolata, con aliquota dal 15% riducibile fino al 9% in base agli anni di partecipazione, mentre il TFR liquidato in forma tradizionale è tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni, spesso più elevata. Inoltre vengono resi più flessibili i meccanismi di recupero negli anni successivi delle quote di deduzione non utilizzate nei primi anni di adesione.


Prestazioni, capitale e rendita: più flessibilità in uscita
La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla fase di erogazione delle prestazioni dei fondi pensione. Il limite massimo di montante liquidabile in forma di capitale aumenta dal 50% al 60%, permettendo di trasformare in rendita una quota più contenuta rispetto al passato.
Vengono introdotte nuove tipologie di rendita, affiancate alla rendita vitalizia classica, con soluzioni a durata predefinita e, in alcuni casi, con tassazione separata agevolata (ad esempio rendite frazionate su un periodo minimo di cinque anni con imposta del 20% riducibile). Questa maggiore flessibilità consente al lavoratore di modellare l’uscita dal fondo pensione in base alle proprie esigenze, combinando capitale iniziale e rendite periodiche.
